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In vigore al: 09/07/2020

a) Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 231)2)
Piani delle zone di pericolo

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1)
Pubblicato nel B.U. 17 ottobre 2019, n. 42.
2)
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Art. 1  (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento detta, in esecuzione dell’articolo 55, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, di seguito denominata legge, le norme per la prevenzione o la riduzione dei pericoli definiti nell’articolo 2, dovuti ad eventi naturali valutati nei piani delle zone di pericolo, di seguito denominati piani, differenziati secondo il grado e la natura del rischio accertato. A questo scopo vengono individuati gli interventi ammissibili nelle zone di pericolo idrogeologico.

(2) Il presente regolamento detta altresì la procedura per la prevenzione o la riduzione dei rischi derivanti da pericoli idrogeologici:

  1. nelle aree indagate nei Piani, che non presentano un pericolo idrogeologico classificabile come H4 (pericolo molto elevato), H3 (pericolo elevato) o H2 (pericolo medio);
  2. nelle aree non indagate nei Piani.

(3) Le norme del presente regolamento non si applicano né alle aree sciabili di cui alla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, né agli impianti a fune di cui alla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.