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In vigore al: 09/07/2020

d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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B 1) gli interventi nell’ambito delle categorie di tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, “ville, giardini e parchi” e gli interventi nei “parchi naturali"; 110)

B 2) gli interventi che riguardano habitat protetti ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge sulla tutela della natura ( LP 6/2010);

B 3) nuova costruzione e ristrutturazione di strade a più corsie con fondo sigillato degli allacciamenti degli alpeggi;

B 4) la costruzione di ferrovie;

B 5) la realizzazione e ampliamento di aeroporti;

B 6) gli impianti aerei di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensioni non inferiori a 5000 Volt, gli impianti per la diffusione radiotelevisiva, nonché impianti di telecomunicazione;

B 7) nuove derivazioni d’acqua o modifiche di derivazioni d’acqua esistenti con aumento della quantità di derivazione d’acqua superiori a 5 l/sec;

B 8) la realizzazione di impianti per la produzione di energia ai sensi del regolamento di cui all’articolo 29, comma 3;

B 9) serbatoi d’acqua fuori terra e bacini di accumulo oltre ad una capacità di 500 m³;

B 10) opere idrauliche di seconda e terza categoria come da T.U. 25 luglio 1904, n. 523, e sucessive modifiche;

B 11) miniere, cave e torbiere e l’estrazione di materiali inerti che esula dalle modalità di cui all’allegato A, comma 19, lettera m);

B 12) tutti i depositi di materiali di scavo in zona di verde alpino, prato e pascolo alberato e nel verde agricolo se superiori a 10.000 m³;

B 13)

a) la trasformazione di pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate ad eccezione degli interventi di ripristino previsti nell’allegato A 19, lettera h);

b) miglioramenti alpestri, drenaggi e progetti di ricomposizione fondiaria;

c) tutti gli interventi su superfici destinate a verde alpino e prato alberato e pascolo;

d) il dissodamento e la soppressione di siepi e vegetazione arbustiva ed arborea di campagna; in aree intensamente coltivate, anche se non sottoposte al vincolo idrogeologico e forestale, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegata agli ispettorati forestali competenti per territorio, i quali possono prescrivere un eventuale reimpianto compensativo;

B 14) impianti di risalita, piste da sci e impianti di innevamento tecnico per aree superiori a 2 ha;

B 15) impianti e tracciati per attività sportive o tempo libero nel verde alpino, prato e pascolo alberato e nel bosco; piste da fondo e piste ciclabili sovra comunali purché gli stessi non siano previsti nel piano comunale;

B 16) opere d’arte e monumenti fissi installati;

B 17) gli interventi per i quali nel vincolo paesaggistico è previsto l’esame dell’autorità provinciale per la tutela del paesaggio. 111)

1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.
110)
Il punto B 1) dell'allegato B è stato così sostituito dall'art. 38, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
111)
Il punto B17) dell'allegato B è stato aggiunto dall'art. 38, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
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