(1) Fermo restando quanto previsto all’articolo 86, il Direttore/la Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura paesaggio e sviluppo del territorio può annullare, entro 18 mesi dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o paesaggistici o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica vigente al momento della loro adozione, qualora sussista un interesse sovracomunale o provinciale all’annullamento; entro lo stesso termine possono essere annullati anche gli atti di approvazione di piani attuativi o parti di essi nonché gli atti e i titoli abilitativi conseguenti non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o paesaggistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica vigente al momento della loro adozione. Il termine di 18 mesi non si applica nelle ipotesi previste dall’articolo 21-nonies, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
(2) Il provvedimento di annullamento è emesso entro sei mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al/alla titolare del permesso di costruire o del piano attuativo, al proprietario/alla proprietaria della costruzione o degli immobili interessati, al/alla progettista, e al Comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato. La contestazione costituisce atto di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(3) In pendenza delle procedure di annullamento, il Direttore/la Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura paesaggio e sviluppo del territorio ordina la sospensione dei lavori; il relativo provvedimento è da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al Comune.