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In vigore al: 09/07/2020

Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 06.04.1995
Nomina del presidente della commissione paritetica di cui all'art. 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige

Sentenza (28 marzo) 6 aprile 1993, n. 109; Pres. Baldassarre – Red. Santosuosso

 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione ai decreti del Ministro della Funzione pubblica 9 agosto 1994 e 24 agosto 1994, con i quali il Governo ha provveduto a nominare i componenti di parte statale della Commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige (il secondo decreto sostituisce interamente il primo, e differisce da quello soltanto in ordine alla nomina di un componente eletto dalla Provincia di Trento). I motivi di doglianza riguardano tuttavia non i decreti complessivamente considerati, bensì esclusivamente l'indicazione, in essi contenuta, di uno dei componenti come Presidente della Commissione paritetica: indicazione che la Provincia ricorrente ritiene contrastante sia con le attribuzioni provinciali ex art. 107 dello statuto, sia con il principio di leale collaborazione tra Stato e provincia autonoma.
2. Anche la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dei decreti predetti. Osserva in proposito la Provincia che, nel silenzio sul punto specifico dell'art. 107 dello statuto, deve trovare applicazione il principio generale per cui ciascun organo collegiale disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento nei limiti di quanto stabilito dalle norme di diritto ad esso applicabili, e dunque stabilendo autonomamente tutto ciò che non è regolato in modo vincolante da dette norme: onde la scelta del presidente, non essendo stabilito diversamente, spetta alla Commissione.
3. In relazione ad entrambi i conflitti, si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso dell'inammissibilità o, comunque, dell'infondatezza, dei ricorsi.
Sostiene la difesa erariale che il principio di pariteticità, di cui all'art. 107 dello statuto, attiene al solo aspetto strutturale (cioè alla composizione) della Commissione e non pure a quelli organizzatori o funzionali, giacché la garanzia assicurata dalla norma riguarda l'eguale rappresentanza degli interessi di cui sono esponenti, rispettivamente, lo Stato e gli enti locali di autonomia.
4. In prossimità dell'udienza, hanno presentato ulteriori memorie sia la Provincia autonoma di Trento che la Provincia autonoma di Bolzano, insistendo sulle tesi già espresse.
 
Considerato in diritto: 1. La questione sottoposta all' esame della Corte è se spetti allo Stato, e per esso al Ministro della Funzione pubblica, la designazione del presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e, di conseguenza, se siano legittimi in parte qua i decreti del Ministro per la Funzione pubblica 9 agosto 1994 e 24 agosto 1994.
2. I ricorsi della Provincia di Bolzano e di Trento hanno ad oggetto gli stessi decreti, ed in relazione al medesimo profilo.
La evidente connessione consente di riunire i giudizi, perché siano decisi con unica sentenza.
3. Va pregiudizialmente rilevato che, come già detto, il secondo decreto sostituisce interamente il primo, differendo da quello in relazione ad uno dei componenti designati in rappresentanza della Provincia di Trento. Deve pertanto restringersi il conflitto in esame al secondo decreto che supera ed assorbe il precedente, e dichiarare di conseguenza inammissibile per carenza di interesse il conflitto sollevato nei confronti del primo.
4. Devono inoltre indicarsi altri due limiti del presente conflitto. L'Avvocatura dello Stato, infatti, ha teso a precisare in questo giudizio che il conflitto riguarda solo la Commissione paritetica di cui al comma 1 dell'art. 107 dello Statuto (quella, cioè, composta da dodici membri), e non la Commissione speciale prevista dal comma 2, composta da sei membri, per le sole materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano. Tale precisazione è condivisa da questa Corte in quanto coerente con l'oggetto del presente conflitto, limitato alla verifica della legittimità del decreto impugnato in relazione al disposto dell'art. 107.
Infine, va avvertito che il presente giudizio concerne unicamente l'ipotesi della designazione del presidente nel momento in cui viene insediata una nuova Commissione paritetica.
5. Il problema posto dal conflitto di attribuzione, di cui ora va esaminato il merito, può essere così sintetizzato: se, in mancanza di una esplicita indicazione normativa circa la scelta del presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige, il criterio per questa scelta - a prescindere dalla prassi finora seguita per il Trentino-Alto Adige e per altre regioni a statuto speciale - sia ricavabile dalla portata implicita della norma stessa, ovvero dallo specifico sistema dei rapporti tra Stato, Regione e Province autonome, ovvero ancora, in difetto, dai principi generali sugli organi collegiali.
La difesa dello Stato e quella della Provincia di Bolzano ritengono - sia pure per giungere a conclusioni opposte - che il predetto criterio sia implicitamente deducibile da due elementi enunciati dalla stessa norma in questione: la portata della « pariteticità » e la natura della « competenza »della Commissione. La Provincia di Trento aggiunge a questi argomenti quello ricavabile dai principi generali in tema di organizzazione e funzionamento degli organi collegiali per i quali non vi sia una specifica disciplina.
6. Sul primo argomento non appare convincente la difesa dello Stato nel sostenere che la « pariteticità » sia riferita dallo statuto soltanto alla composizione dell'organo e non anche all'organizzazione ed al funzionamento dello stesso, e che dovrebbe inquadrarsi solo in questo secondo ambito la scelta del presidente. In realtà, - a parte la questione se la indicazione del presidente attenga anche alla composizione oltre che all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione - l'art. 107 cit. riferisce la pariteticità alla Commissione complessivamente considerata e, quindi, non solo alla nomina dei suoi componenti, ma anche a quella degli organi cui spetta un ruolo essenziale per il suo funzionamento, coerentemente alla finalità della sua istituzione.
Da ciò consegue che, stante la posizione paritetica degli enti coinvolti dall'ambito di attività della Commissione, la nomina del presidente non possa derivare unicamente da uno solo dei predetti enti; mentre la parità di posizione giuridica dei vari membri presuppone che il conferimento ad uno essi del ruolo di presidente cui sono istituzionalmente connesse specifiche funzioni, non possa prescindere dalla scelta da parte degli altri componenti, salva l'ipotesi di una previa intesa tra gli enti interessati, come sopra indicato.
Quanto poi alla considerazione che la nomina unilaterale governativa del presidente si giustivicherebbe a motivo della funzione consultiva di detta commissione in ordine all'emanazione di decreti legislativi da parte dello Stato, appare prevalente la considerazione che la Commissione è stata istituita come strumento di collaborazione fra Stato, Regione e Province autonome e perciò come organo finalizzato alla ricerca di una sintesi positiva tra posizioni ed interessi potenzialmente diversi. Una delle conseguenze di questo sistema dei rapporti è che – come i componenti della Commissione paritetica sono nominati in rappresentanza dei quattro enti – così anche il suo presidente non può che derivare da un'intesa fra gli stessi enti ovvero dalla scelta dei componenti che li rappresentanto in seno alla Commissione.
7. Se ne deve concludere che questa scelta in una delle modalità sopraindicate non può comunque ravvisarsi nella nomina unilaterale da parte del Governo.
Una volta ritenuto che questo risultato discende implicitamente dalla portata dell'art. 107 dello statuto e dallo specifico sistema dei rapporti fra Stato, Regione e Province autonome, non è necessario approfondire se la conclusione stessa possa essere giustificata – come sostiene la Provincia di Trento – anche dai principi generali sugli organi collegiali.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara, che non spetta allo Stato nominare unilateralmente il Presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R.. 31 agosto 1972, n. 670 e conseguenzialmente annulla il decreto 24 agosto 1994 del Minstero per la Funzione pubblica;
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con i ricorsi di cui in epigrafe, in relazione al decreto del Ministro per la Funzione pubblica 9 agosto 1994.
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