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In vigore al: 16/10/2019

Delibera 23 luglio 2019, n. 636
Determinazione dei compensi spettanti per le revisioni degli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza - Adeguamento a modifiche di legge. Revoca delle deliberazioni n. 777 dd. 12.07.2016 e n. 520 dd. 16.05.2017

...omissis...

1. di rideterminare come segue i compensi massimi spettanti ai revisori incaricati di svolgere le revisioni di cui al titolo IV della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche, degli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza:

a) euro 2.400,00, per tutti gli enti cooperativi neocostituiti e sottoposti a revisione annuale ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5 e succ. modifiche nonché per enti cooperativi che non abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- attivo stato patrimoniale 1 milione di euro

- ricavi vendite e prestazioni 2 milioni di euro

- dipendenti occupati in media nell’esercizio 10 unità lavorative;

b) euro 3.600,00, per gli enti cooperativi che superano i limiti di cui alla lettera a) e che non abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- attivo stato patrimoniale 4,4 milioni di euro;

- ricavi vendite e prestazioni 8,8 milioni di euro;

- dipendenti occupati in media nell’esercizio 50 unità lavorative;

c) Euro 4.800,00, per gli enti cooperativi che superano il limite maggiore di cui alla lettera b) e che contemporaneamente:

- non controllano alcuna società per azioni o una società con un valore della produzione superiore a 60 milioni euro o con riserve indivisibili superiori a 4 milioni euro o con prestiti social o conferimenti soci finanziatori superiori a 2 milioni di euro;

d) euro 8.000,00, per gli enti cooperativi che superano il limite di cui alla lettera c).

e) euro 15.000,00 per le revisioni delle associazioni di rappresentanza riconosciute e le banche di credito cooperativo (casse Raiffeisen).

2. Il revisore determina il proprio compenso, nel rispetto dei limiti massimi previsti al punto 1, applicando le disposizioni in materia di tariffa professionale (D.M. n. 140/2012).

3. E’ escluso qualsiasi altro compenso o indennità oltre a quanto stabilito al punto 1, fatto salvo il rimborso delle spese di particolare entità che devono essere preventivamente autorizzate dall’ufficio competente.

4. Il compenso spettante va determinato in base all’impegno in termini di tempo impiegato; alla collaborazione da parte dell’ente cooperativo revisionato; al valore e alla natura della produzione nonché alle disponibilità finanziarie dell’ente cooperativo.

5. Il revisore che non conclude il proprio incarico, ovvero non si attiene ai criteri metodologici indicati dall’ufficio provinciale competente non avrà diritto ad alcun compenso per l’attività eventualmente svolta o rimborso spese.

6. I compensi di cui al punto 1 si intendono al netto dell’IVA, degli oneri previdenziali e del rimborso spese eventualmente autorizzato dall’ufficio provinciale competente.

7. La deliberazione n. 777 del 12/07/2016 recante “Legge regionale 9 luglio 2008, n. 5. Determinazione dei compensi spettanti per le revisioni degli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza” e la deliberazione n. 520 del 16/05/2017 recante “Determinazione dei compensi spettanti per le revisioni di enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza – adeguamento a modifiche di legge” sono revocate.