(1) In attuazione dell'articolo 13, comma 10, della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, e successive modifiche, la Giunta provinciale può disporre annualmente, su proposta dell'assessore competente in materia di cooperative, il riversamento al bilancio provinciale di una quota delle risorse disponibili ad inizio anno sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1993, n. 20, e successive modifiche, e delle risorse derivanti dal rientro dei mutui erogati con tale fondo. Tali misure sono finalizzate all'effettuazione, ai sensi di leggi provinciali o regionali, di interventi finanziari agevolativi sostitutivi, aventi le medesime finalità della predetta legge regionale. 10)
(2) Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale apporta le variazioni al bilancio ed al relativo piano di gestione per l'iscrizione delle conseguenti entrate nonché delle corrispondenti spese. 11)