(1) Sui progetti approvati ed ammessi a contributi l'Assessore provinciale in materia di lavoro può concedere un'anticipazione pari al 50% del contributo provinciale assegnato. La suddetta anticipazione può essere eccezionalmente elevata in relazione a motivate necessità connesse all'attuazione dei progetti approvati fino al 75%. All'erogazione della quota a saldo provvede l'Assessore competente, sulla base del rendiconto trasmesso alla conclusione del progetto, e del relativo certificato di collaudo, in quanto prescritto.