(1) I permessi sindacali non cumulabili sono utilizzati dalle/dai dirigenti delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del loro mandato e la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi e statutari della rispettiva organizzazione sindacale, tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle delle organizzazioni sindacali.
(2) I permessi non cumulabili sono permessi retribuiti che di regola non durano più di tre giornate lavorative consecutive. Questi permessi possono essere fruiti per singole ore, per mezze giornate o per giornate intere. Tra la fruizione di due permessi deve trascorrere, di norma, un periodo di lavoro effettivo di durata almeno equivalente alla durata del precedente permesso. Le ore dei permessi non cumulabili sono detratte dal contingente attribuito ai sensi dell’articolo 3, calcolando per ogni permesso di mezza giornata 3,48 ore e per ogni giornata intera 7,36 ore. Per il personale insegnante in merito ai permessi orari si applicano i coefficienti di cui all’articolo 23, comma 2 del contratto di comparto del 27.06.2013.
(3) La richiesta di fruizione di permessi non cumulabili è comunicata da parte della rispettiva organizzazione sindacale, in forma scritta, entro un termine congruo e comunque almeno tre giorni lavorativi prima del permesso.
(4) Nelle scuole questi permessi non sono consentiti durante le attività di valutazione e durante gli esami.