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In vigore al: 01/01/2018

f) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2015, n. 71)
Regolamento sull'attività di volo in zone sottoposte a tutela

1)
Pubblicato nel B.U. 14 aprile 2015, n. 15.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche, i casi in cui possono essere effettuati voli in deroga ai divieti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge stessa.

Art. 2 (Tipi di volo)  

(1) Possono essere effettuati:

  1. voli aventi finalità scientifiche, di ricerca o di studio;
  2. voli aventi finalità protocollari, se l’ impiego dell’aeromobile è indispensabile;
  3. voli destinati al trasporto di persone al fine di eseguire sopralluoghi nell’ambito di lavori di manutenzione di strutture tecniche e di lavori di costruzione autorizzati dagli enti competenti nonché al trasporto di persone e materiali al cantiere autorizzato, se l’impiego dell’aeromobile è indispensabile;
  4. voli per riprese aeree a scopo giornalistico da parte di reti radiofoniche e televisive in occasione di grandi manifestazioni, anche a carattere sportivo, ovvero per riprese aeree per trasmissioni a carattere culturale (di interesse pubblico e turistico);
  5. voli con finalità di addestramento;
  6. voli per riprese cinematografiche di film a soggetto in cooperazione o con il sostegno della Provincia;
  7. voli di rifornimento per rifugi e baite.

(2) Sono istituiti corridoi di sorvolo che consentono il collegamento tra valli o località contigue. Tali corridoi sono individuati dalla Giunta provinciale, di norma in corrispondenza di tratti stradali già esistenti.

(3) I voli devono seguire il percorso più breve e avere la minima durata ed il minor impatto ambientale possibili.

(4) Non sono, in ogni caso, consentiti il decollo, l'atterraggio e il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri 500 dal suolo nell'ambito di biotopi tutelati di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

Art. 3 (Elisuperfici permanenti)  

(1) È vietato istituire elisuperfici permanenti nei pressi di parchi naturali, siti Natura 2000, biotopi e rifugi alpini.

(2) Le elisuperfici permanenti sono individuate dalla Giunta provinciale, previo parere vincolante dei comuni interessati e previa autorizzazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione civile (ENAC).

Art. 4 (Denuncia)

(1) L’effettuazione dei voli di cui all’articolo 2, comma 1, così come i corridoi di volo di cui all’articolo 2, comma 2, che riguardano parchi naturali e zone con specifico vincolo paesaggistico, va denunciata almeno 24 ore prima dell’inizio dell’attività di volo alla Ripartizione provinciale Mobilità e all’ispettorato forestale territorialmente competente. Le 24 ore vanno calcolate tenendo conto dell’apertura degli uffici provinciali, affinché gli stessi abbiano a disposizione almeno un giorno lavorativo per i necessari accertamenti.

(2) Quando le attività di volo sono effettuate all'interno di parchi naturali individuati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, la denuncia è trasmessa anche alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio entro il termine previsto dal comma precedente.

(3) Nella denuncia sono indicati:

  1. il tipo di aeromobile;
  2. le generalità del proprietario o della proprietaria dell'aeromobile e del o della titolare della licenza di volo;
  3. le generalità dei piloti o delle pilote;
  4. lo scopo del volo;
  5. l’area di decollo e atterraggio;
  6. l’ora di decollo e atterraggio;
  7. la rotta prevista.

(4) Alla denuncia va allegata una copia dell'incarico.

(5) La Ripartizione provinciale Mobilità può richiedere in ogni momento ulteriori documenti.

Art. 5  (Zone sciistiche e montane)

(1) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche, si intende per:

  1. zone sciistiche: le aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e le aree ad esse confinanti;
  2. zone montane: le zone al di sopra dei 1.600 metri sul livello del mare.

Art. 6  (Sanzioni)

(1) In caso di mancata, incompleta o tardiva denuncia ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento trovano applicazione le sanzioni amministrative previste all’articolo 3 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche.

(2) Le sanzioni amministrative sono comminate dal Direttore della Ripartizione provinciale Mobilità.

Art. 7  (Abrogazione)

Art. 8  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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