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In vigore al: 01/01/2018

c) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 141)
Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

1)
Pubblicata nel B.U. 24 settembre 2013, n. 39.

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Dopo il punto 2) della lettera G) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto:

“3) contributi a richiedenti che assumano per le abitazioni acquistate e recuperate gli obblighi di edilizia convenzionata.”

(2) Dopo la lettera P) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere Q1), Q2) e R):

“Q1) La concessione di fondi destinati a sostenere la proprietà abitativa secondo il modello del risparmio edilizio. Il modello del risparmio edilizio è volto a incentivare il risparmio privato per la costruzione, l’acquisto e il recupero della prima casa mediante l’adesione ad un programma pluriennale gestito da soggetti pubblici o privati convenzionati con la Provincia;

Q2) Misure di sostegno aggiuntive per il finanziamento della proprietà abitativa sul modello del risparmio edilizio;

R) La concessione di agevolazioni sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato.”

(3) Dopo l’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 29/bis (Acquisto di abitazioni)

1. L’IPES può acquistare, previa autorizzazione da parte dell’assessore provinciale all’edilizia abitativa, alloggi sul libero mercato nel caso in cui la superficie degli stessi sia sovradimensionata rispetto al normale fabbisogno del proprietario e sempre che questi occupi l’alloggio. L’acquisto è possibile solo nei comuni in cui esiste un comprovato fabbisogno abitativo e nel rispetto dei programmi di costruzione dell’IPES di cui all’articolo 22. I relativi fondi sono previsti nel programma degli interventi di cui all’articolo 6.

2. L’IPES assegna al venditore un altro alloggio in locazione, più adeguato al fabbisogno della famiglia e situato nello stesso comune o in un comune confinante, a condizione che egli sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso all’assegnazione di un’abitazione e che raggiunga almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione. Il venditore diventa a tutti gli effetti assegnatario di un’abitazione dell’IPES. Il canone di locazione corrisponde al canone provinciale di cui all’articolo 112, comma 1.

3. Il prezzo d’acquisto non può superare il valore convenzionale dell’alloggio di cui all’articolo 7. I coefficienti di vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione si applicano esclusivamente al costo di costruzione dell'abitazione. Sulla conformità del prezzo si esprime l’Ufficio Estimo provinciale.”

(4) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituita:

“c) i componenti di famiglie il cui reddito superi quello di cui all'articolo 58, comma 1, lettera e);”

(5) Dopo l’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 40/bis (Rilevamento unificato di reddito e patrimonio)

1. Il rilevamento unificato di reddito e patrimonio, ai fini dell’accesso alle prestazioni economiche nel settore dell’edilizia abitativa agevolata e sociale, è disciplinato con regolamento di esecuzione.”

(6) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/ter. Al fondo di rotazione di cui al comma 1 affluiscono anche i mezzi previsti nel programma annuale di interventi di cui all'articolo 6 per il tipo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1). Il fondo di cui al presente comma è inizialmente dotato di 20.000.000,00 di euro e la Giunta provinciale stabilisce annualmente le modalità e l’importo di rifinanziamento del fondo. Il fondo può essere cofinanziato anche da altri soggetti pubblici e privati. La gestione del fondo può essere affidata tramite convenzione a soggetti pubblici e privati, ai quali si applica, in quanto compatibile, il comma 4 del presente articolo. I costi di gestione del mutuo a tasso agevolato sono a carico della Provincia nella misura indicata nella convenzione. La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, i criteri di adesione al modello di risparmio edilizio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera Q1), nonché le modalità di gestione. L’accesso al fondo è finalizzato esclusivamente all’erogazione di mutui a tasso agevolato, fissato in apposita convenzione approvata dalla Giunta provinciale. I mutui agevolati sono concessi ai richiedenti indipendentemente dal loro reddito e patrimonio. Per poter accedere al mutuo agevolato, il richiedente deve documentare un periodo di risparmio di almeno 8 anni vincolato al modello di risparmio edilizio.”

(7) L’articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 58 (Valore della situazione economica - Fasce di reddito)

1. Il parametro della condizione economica di ciascun nucleo familiare ai fini dell’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per l’acquisto, la costruzione e il recupero per il fabbisogno abitativo primario è costituito dal “valore della situazione economica” (VSE), così fissato:

  1. VSE fino a 2,50 (prima fascia di reddito);
  2. VSE da 2,51 a 3,73 (seconda fascia di reddito);
  3. VSE da 3,74 a 4,55 (terza fascia di reddito);
  4. VSE da 4,56 a 5,37 ( quarta fascia di reddito);
  5. VSE da 5,38 a 6,20 (quinta fascia di reddito).

2. La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può apportare i necessari adeguamenti al VSE.”

(8) Dopo l’articolo 60 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 60/bis (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio edilizio)

1. Le misure di sostegno aggiuntive previste dall’articolo 1, comma 1, lettera f), sono concesse solo nel caso in cui il richiedente è in possesso dei requisiti per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario. La concessione dell’agevolazione di cui al presente articolo comporta l’annotazione del vincolo sociale di cui all’articolo 62.”

(9) Il comma 1 dell'articolo 61 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. In caso di acquisto di un'abitazione, la domanda per la concessione dell'agevolazione per il recupero può essere presentata contestualmente a quella per l'agevolazione dell'acquisto dell'abitazione, o anche successivamente. Al momento della presentazione della domanda per ottenere l'agevolazione aggiuntiva, l'abitazione deve avere almeno 25 anni.”

(10) Dopo il comma 3 dell'articolo 69 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“4. Su richiesta dei successori, l'agevolazione edilizia può essere trascritta a favore del coerede che occupa effettivamente l'abitazione e che gode del diritto di abitazione o di usufrutto sulle quote in comproprietà degli altri coeredi o che occupa l'abitazione in quanto coniuge superstite ai sensi dell'articolo 540 del Codice civile.”

(11) Dopo l’articolo 71/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 71/ter (Acquisto e recupero di abitazioni nei centri edificati)

1. Per favorire il recupero di abitazioni del patrimonio edilizio esistente, situate nei centri edificati di cui all’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è concesso ai proprietari per lavori di recupero un contributo non superiore a quello previsto dall'articolo 71, comma 1, per ogni abitazione. Su questi alloggi deve essere annotato per la durata di 20 anni il vincolo di edilizia convenzionata di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Per coprire le maggiori spese derivanti dall'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico o artistico e iscritti nel libro fondiario, l'importo del contributo è aumentato del 10 per cento, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 71, commi 8 e 8/bis della presente legge.

2. Qualora gli alloggi recuperati e convenzionati, ai sensi del comma 1, vengano acquistati entro tre anni dall’ultimazione dei lavori da persone in possesso dei requisiti per essere ammessi alle agevolazioni edilizie, è concesso, al posto delle agevolazioni edilizie previste, un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento del valore convenzionale dell’alloggio e comunque non superiore all’importo di 30.000,00 euro. La concessione dell’agevolazione di cui al presente comma comporta l’annotazione del vincolo sociale di cui all’articolo 62.”

(12) Dopo l’articolo 78/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 78/ter (Agevolazioni sulla base dell’importo teorico delle detrazioni fiscali)

1. Sono concesse agevolazioni per interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, calcolate sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali, previste dalla normativa statale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. L’agevolazione concessa stimata in 12.000.000,00 di euro verrà restituita per intero al fondo di rotazione di cui all’articolo 87, comma 1, in un numero di rate di norma pari a quello previsto per le detrazioni dalla normativa statale.”

(13) I commi 13 e 14 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“13. L'assessore provinciale all'edilizia abitativa concede ai comuni mutui senza interessi, a carico del fondo di rotazione di cui al comma 1, per l'acquisto di aree idonee all'edificazione. Prima dell'acquisto dell'area il comune deve chiedere il parere vincolante della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. Il parere della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sull'idoneità dell'area, quale terreno edificabile, deve essere reso entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale termine, senza che la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio si sia espressa, il parere si intende positivo. Ad avvenuta approvazione del piano di attuazione per quelle aree che nel piano di attuazione sono destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle relative opere di urbanizzazione primaria, il 50 per cento del mutuo senza interessi è trasformato in un contributo a fondo perduto.

14. Gli importi concessi in forma di mutui ai comuni devono essere restituiti al fondo di rotazione entro quattro anni dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Se i mutui non vengono restituiti entro tale termine, i corrispondenti importi sono trattenuti alla successiva scadenza dai versamenti spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. Gli importi così trattenuti affluiscono al fondo di rotazione per essere destinati ad altri impegni. Su motivata richiesta del comune il termine per la restituzione dei mutui può essere prorogato di un anno.”

(14) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) non possono superare il “valore della situazione economica” (VSE) di 2,33;”

(15) Il comma 11 dell’articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abrogato.

(16) L’articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il canone di locazione degli alloggi di proprietà dell'IPES o ad esso affidati in gestione viene determinato con regolamento di esecuzione, applicando, se del caso, i coefficienti di vetustà e dello stato di manutenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.”

Art. 2 (Abrogazione di norme)

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 40/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come inserito dall’articolo 1, comma 5, della presente legge,sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. gli articoli 44, 45/bis, comma 1, e 46/ter, comma 3, ultimo periodo, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche;
  2. tutte le altre norme in contrasto con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 40-bis e individuate dallo stesso.

Art. 3 (Norme transitorie)

(1) Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 40/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come inserito dall’articolo 1, comma 5, della presente legge, si applica ai contratti di locazione stipulati dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso, così come alla successione nell’assegnazione dell’alloggio di cui all’articolo 107, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e al cambio di alloggio di cui all’articolo 104 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Per i contratti di locazione in essere e per la successione nell’assegnazione dell’alloggio di cui all’articolo 107, commi 1 e 4, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nonché per la modifica dell'assegnazione e voltura del contratto di locazione in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all’articolo 108 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la Giunta provinciale stabilisce i criteri per definire il passaggio graduale al nuovo regime del rilevamento unificato di reddito e patrimonio, ai sensi del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 40/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come inserito dall’articolo 1, comma 5, della presente legge. Il passaggio deve comunque avvenire entro tre anni dall’entrata in vigore di tale regolamento. Le modifiche degli articoli 97 e 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, entrano in vigore alla data di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge. 2)

(2) Le domande di contributi di cui all’articolo 71/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come inserito dall’articolo 1, comma 11, della presente legge, possono essere presentate soltanto per contratti di compravendita stipulati dopo l’entrata in vigore della presente legge e per lavori di recupero iniziati dopo tale data.

(3) Alle domande presentate prima della data di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano le disposizioni di legge fino ad allora vigenti.

(4) Alle domande di sussidio casa di cui all’articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, in combinato disposto con l’articolo 2 della legge provinciale 13 giugno 2012, n. 11, non si applica l’articolo 40/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come inserito dall’articolo 1, comma 5, della presente legge.

2)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 4 (Disposizioni finanziarie)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 1, commi 2, lettere Q1) e R), 6 e 12, si provvede con una quota delle risorse di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 5 (Entrata in vigore di singole disposizioni)

(1) I commi 1, 2, lettera Q2), 3, 4, 8 e 11 dell’articolo 1 della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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