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In vigore al: 01/01/2018

Delibera N. 3569 del 30.08.1999
Rideterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per misure volte all'incremento o miglioramento del patrimonio ittico

Anlage

Criteri e modalità ai fini della concessione di contributi per misure volte all'incremento o miglioramento del patrimonio ittico

 
1) Beneficiari dei contributi
Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche:
- gli acquicoltori, che gestiscono una acqua da pesca sulla base di un piano di coltivazione approvato dall'Ufficio provinciale caccia e pesca presso la Ripartizione foreste della Provincia autonoma di Bolzano;
- la federazione di pesca i cui soci gestiscono almeno il 50 per cento delle acque da pesca con esclusione di quelle artificiali.
 
2) Documentazione
Per poter beneficiare dei contributi gli acquicoltori devono presentare apposita domanda redatta - salvo che la normativa disponga altrimenti - su carta bollata e contenente anche il numero delle acque da pesca gestite e, se esistente, l'indicazione dell'allevamento di pesci condotto. La federazione di pesca deve inoltre allegare alla domanda lo statuto e l'elenco dei soci.
Qualora l'oggetto della domanda di concessione di un contributo è rappresentato dalla vigilanza sulla pesca, alla domanda deve essere inoltre allegata:

- il preventivo di spesa sull'attività in programma nell'anno di riferimento;

- l'elenco dei guardiapesca incaricati.

Qualora l'oggetto della domanda di concessione di un contributo è rappresentato dall'attività volta all'incremento o miglioramento del patrimonio ittico, la relativa domanda deve inoltre contenere l'indicazione della spesa presunta per la semina di pesci ovvero, se trattasi della federazione di pesca quale richiedente, alla stessa deve essere allegato il preventivo di spesa sull'attività in programma nell'anno di riferimento.
Qualora l'oggetto della domanda di concessione di un contributo è rappresentato dall'impianto e dalla gestione di opere e attrezzature per la riproduzione e per l'allevamento di pesci, alla domanda deve essere inoltre allegata:

- il preventivo di spesa in riferimento alle opere ed ai lavori in programma nonché agli acquisti programmati;

- in caso di nuovo impianto e ristrutturazione, il relativo progetto ed una copia della concessione o dell'autorizzazione edilizia in quanto necessaria per l'esecuzione dei lavori in programma.

Nella domanda deve essere comunque contenuta la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per le stesse finalità presso altri enti.
 
3) Termine per la presentazione della domanda
La domanda accompagnata dalla documentazione di cui al punto 2 deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e comunque prima dell'inizio dei lavori, qualora venga richiesto un contributo per l'impianto di opere e attrezzature per la riproduzione e per l'allevamento di pesci.
 
4) Istruttoria della domanda
La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso l'Ufficio provinciale caccia e pesca della Ripartizione foreste.
In caso di domanda incompleta il Direttore dell'Ufficio provinciale caccia e pesca sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.
L'Ufficio provinciale caccia e pesca procede alla verifica sull'ammissibilità a contributo delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità.
Nella valutazione della congruità delle spese preventivate per la costruzione e la manutenzione degli impianti di allevamento, l'Ufficio provinciale caccia e pesca deve attenersi agli importi contenuti nell'elenco ufficiale dei prezzi tenuto dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, qualora esistenti.
 
5) Attività ammesse a contributo e condizioni per la loro concessione
I contributi per la vigilanza sulla pesca possono essere concessi esclusivamente alle associazioni della pesca, che gestiscono più acque da pesca o più tratti d'acqua e si avvalgono di un guardiapesca a titolo principale.
È ammissibile a contributo per le iniziative volte all'incremento e miglioramento del patrimonio ittico l'acquisto di storditori elettrici nonché di pesci da semina sottomisura, salvo che non vengano messi a disposizione dall'Amministrazione provinciale. Inoltre la federazione di pesca può beneficiare di contributi per:
a) l'attività consultiva e divulgativa nel settore della pesca compresi l'allestimento di stand in occasione di fiere, l'organizzazione di manifestazioni e l'edizione di un periodico anche in collaborazione con altre federazioni;
b) l'affitto e l'acquisto di strutture necessarie ai fini istituzionali;
c) la stesura di pareri ecologici sullo stato del patrimonio ittico e delle acque da pesca.
In riferimento all'impianto ed alla gestione di opere e attrezzature per la riproduzione e per l'allevamento sono ammissibili a contributo:
a) la costruzione di incubatoi e vasche da allevamento compresa la realizzazione delle opere accessorie;
b) l'acquisto di mezzi di trasporto;
c) la costruzione e l'acquisto di autorimesse e magazzini;
d) la gestione di incubatoi nonché di vasche e fosse da allevamento compresa la cattura di fattrici e riproduttori;
sempreché le singole opere ed attività si riferiscono a pesci da semina autoctoni.
 
6) Criteri generali
Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, il richiedente deve attenenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, alle prescrizioni ed ai divieti imposti dalla normativa di settore nazionale o comunitaria.
L'Ufficio provinciale caccia e pesca verifica la corrispondenza ai principi suesposti impartendo apposite direttive, qualora ritenute necessarie.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi l'Ufficio provinciale caccia e pesca trasmette all'organo competente ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, la domanda affinché questo esprima e comunichi allo stesso ufficio richiedente entro i 60 giorni successivi il proprio parere sulla concessione dei contributi. Qualora l'organo adito entro il predetto termine non adempia a tale richiesta, la Giunta provinciale può provvedere nel merito indipendentemente dall'acquisizione del parere.
 
7) Misura dei contributi
Per l'impianto e la gestione di opere e attrezzature per la riproduzione e per l'allevamento l'ammontare del contributo è pari al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.
Per le altre attività ammesse a contributo l'ammontare del contributo è pari al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.
Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione dei contributi ai richiedenti nella misura di cui al comma 2, l'ammontare dei relativi contributi a favore dei richiedenti è ridotto proporzionalmente.
I contributi concessi ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, non possono comunque superare nei singoli esercizi finanziari l'ammontare del 15 per cento dello stanziamento previsto sul relativo capitolo del bilancio di previsione in riferimento alle iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico.
 
8)Anticipi
Per la costruzione di incubatoi e vasche da allevamento per pesci nonché per le iniziative ammesse a finanziamento a favore della federazione della pesca possono essere erogati anticipi fino al 50 per cento del contributo concesso.
La liquidazione del contributo concesso nonché del saldo, qualora siano stati erogati anticipi, avviene in unica soluzione a seguito della presentazione della documentazione di spesa da parte del beneficiario e la verifica della sua regolarità da parte dell'Ufficio provinciale caccia e pesca. Per quanto concerne invece i lavori, in riferimento ai quali l'ammontare della spesa ammessa a finanziamento viene determinata sulla base dell'elenco ufficiale dei prezzi tenuto dalla Commissione tecnica, la liquidazione avviene previa collaudo dei relativi lavori.
 
9) Revoca
Il contributo concesso ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, viene revocato in tutto o in parte, qualora il beneficiario:

- esegue opere o attività diverse da quelle, per le quali è stato concesso il contributo, ovvero solamente in parte realizza i lavori o svolge le attività ammessi a finanziamento;

- ha percepito per la medesima opera o attività altri contributi.

 
10) Norme transitorie e finali
Nel primo anno di applicazione di questi criteri le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro il 31 ottobre.
 
In deroga al limite di cui al punto 3 e comunque solo fino al 31 dicembre 1999 possono essere concessi contributi per la realizzazione dei programmi di cui al punto 5, commi 2 e 3, anche qualora i lavori sono già stati iniziati od ultimati ovvero le attività e gli acquisti siano già stati eseguiti prima della presentazione della relativa domanda. Tuttavia i contributi, che nell'anno corrente vengono concessi ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, non possono superare l'importo disponibile sul capitolo 71910 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso alla data di approvazione dei presenti criteri.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione quanto previsto nella legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche.
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