Sentenza del 29 dicembre 2008, n. 425; Pres. Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjefors
Il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale. Perciò, a seguito della concessione edilizia in sanatoria, non consegue, in via automatica, il rilascio del certificato di abitabilità, permanendo in capo all'amministrazione comunale l'obbligo di verificare le condizioni di salubrità ed abitabilità dell'edificio per cui è stata rilasciata la predetta concessione (cfr. Corte Costituzionale, 18 luglio 1996, n. 256).
Il certificato di abitabilità ha la funzione di attestare la sussistenza delle necessarie condizioni igenico-sanitarie di un immobile, a tutela della salute; pertanto, appare del tutto giustificato, in qualunque momento, l'intervento del sindaco volto a tutelare dette condizioni, al fine di rimuovere le irregolarità, siano esse sopravvenute o preesistenti.
Nei ricorsi gerarchici impropri l'autorità che decide può pronunciare solo l'annullamento dell'atto, essendo sfornita di poteri di amministrazione attiva che le consentano il riesame dell'atto. Pertanto, detta autorità non può riformare l'atto impugnato, sostituendosi all'organo amministrativo che lo ha emanato. È quindi illegittima la decisione della Giunta provinciale, che nel dichiarare, in accoglimento del ricorso, la inabitabilità dell'immobile, si sostituisce al sindaco, a ciò competente ai sensi dell'art. 130 co. 1 L.P. 17 dicembre 1998 n. 13.