Sentenza del 10 dicembre 2005, n. 421; Pres. Demattio, Est. Widmair
L'accoglimento di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione tutoria di annullamento di un atto amministrativo implica reviviscenza di quest'ultimo, ma non costituisce accertamento della sua legittimità sostanziale (cfr. C.S. Sez. V 19 febbraio 1998 n. 190). Invero, secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato (Sez. IV n. 1155 del 15 settembre 1998), l'attuale giurisdizione di legittimità è giurisdizione di annullamento degli atti amministrativi, e non anche giurisdizione di mero accertamento della illegittimità di questi ultimi, per cui nel vigente sistema processuale amministrativo non é ammissibile un giudizio che tenda solo all'accertamento dell'illegittimità degli atti, svincolato dall'annullamento degli stessi, con la conseguenza che, di regola, ove l'atto impugnato in sede giurisdizionale venga annullato in via di autotutela, viene meno l'oggetto del processo, con conseguente improcedibilità del ricorso.
Il potere di controllo demandato all'amministrazione non le consente di ingerirsi nell'ambito dei poteri tecnico–discrezionali propri della commissione giudicatrice di un concorso, e ciò a maggior ragione qualora la definizione dei criteri generali per la valutazione dei titoli sia dimessa dal bando alla competenza dell'organo straordinario.
La circostanza che un candidato a pubblico concorso svolga la prova scritta in una lingua diversa da quella dichiarata nella domanda di ammissione (art. 20 del D.P.R. 26 luglio 1976 n. 752), non rende illegittima, per difetto di motivazione, la decisione della commissione esaminatrice di ritenere valida la prova, qualora il bando non preveda esplicitamente che tale ipotesi costituisca causa di esclusione dal concorso.
Nell'ambito della procedura concorsuale, la redazione di un allegato al verbale relativo alla valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale consiste, quale elemento formale, in una mera irregolarità e non porta all'annullamento della graduatoria o dell'intera procedura. In effetti, sussiste la regolarizzabilità di un atto o di un documento che contenga già tutti gli elementi necessari, perché in tal caso dalla regolarizzazione non viene vulnerata la par condicio dei concorrenti, come invece avverrebbe nel caso che l'atto o documento fosse integrato con indicazioni che ne modificano il contenuto sostanziale.