(1) L’alinea del comma 1 dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“1. Ogni consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno sette componenti e in ognuna devono essere rappresentati entrambi i generi. Se la commissione edilizia non è stata nominata in osservanza delle succitate disposizioni, sono nulli gli atti da essa emanati. La commissione edilizia comunale è composta dalle seguenti persone:”