(1) Avverso la decisione della comunità comprensoriale la/il richiedente può presentare ricorso, per motivi di legittimità o di merito, alla sezione ricorsi della consulta provinciale dell'assistenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.