(1) Il personale trasferito alle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione dello statuto nonché il personale degli enti amministrativi da esse dipendenti per il quale sia previsto l'obbligo dell'iscrizione alla C.P.D.E.L. è iscritto, ove non lo sia già, alla C.P.D.E.L. stessa dalla data dell'inquadramento prevista dalla legge provinciale.
(2) In ordine al ricongiungimento delle posizioni contributive, nei confronti del personale suddetto si applicano le disposizioni statuali in materia di previdenza ed assicurazioni sociali.