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In vigore al: 18/08/2017

t') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 011)
Contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per l'anno 2009

Sottoscritto in data 13.06.2013 in base della deliberazione della Giunta Provinciale del 25.3.2013, nr. 490.

Le parti negoziali prendono atto che con legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, articolo 13 sono state adottate misure finalizzate anche al contenimento della spesa nell'impiego pubblico.

In considerazione della situazione di diritto determinatasi di conseguenza, le parti negoziali convengono nel sottoscrivere un accordo transitorio per l’anno 2009 invece del contratto collettivo per il biennio economico 2009/2010.

1)
Pubblicato nel B.U. 18 giugno 2013, n. 25.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo provinciale (CCP) si applica al personale docente, incluso il personale diplomato delle scuole secondarie di secondo grado, ed educativo, con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 2 (Oggetto e durata del contratto)

(1)  Il presente contratto concerne il periodo decorrente dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009 e disciplina il conguaglio tra gli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e gli aumenti previsti per i dipendenti provinciali nel corrispondente periodo. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali.

Art. 3 (Indennità provinciale)

(1)  A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto l’articolo 17 del testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 è così sostituito:

“Art. 17 (Indennità provinciale)

1. Per le maggiori prestazioni previste dai contratti collettivi provinciali in vigore nonché dalla normativa provinciale, finalizzate al miglioramento della produttività e della qualità complessive del sistema scolastico provinciale, al personale di cui all'articolo 1 viene attribuita l'indennità mensile provinciale prevista dagli allegati del presente contratto con le decorrenze previste nelle relative tabelle. Tale indennità non viene corrisposta per i mesi di luglio e agosto e non ha effetti sulla tredicesima mensilità.

(2)  Ai fini dell’attribuzione della indennità provinciale si tiene conto:

  1. della posizione stipendiale in godimento al 1º aprile 1998, per l’inquadramento nelle seguenti fasce di anzianità di servizio: 15-20 anni, 21-27 anni, 28-34 anni e da 35 anni;
  2. della anzianità di servizio per individuare le fasce di anzianità di servizio 0-2 anni, 3-8 anni e 9-14 anni,

(3)  L’indennità provinciale corrispondente alle fasce di anzianità da 3 a 8 anni e da 9 a 14 anni è attribuita a domanda al personale docente che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore rispettivamente a tre ovvero nove anni scolastici riconoscibili ai sensi della normativa statale vigente.

(4)  L’attribuzione dell’indennità provinciale corrispondente alla nuova fascia di anzianità di servizio maturata ai sensi del comma 3 è subordinata alla valutazione positiva del/la competente dirigente scolastico/a che tenga conto della qualificazione professionale conseguita dal/la docente nel periodo di servizio nella fascia di anzianità di servizio inferiore. La valutazione di cui trattasi è formulata per iscritto, previo colloquio con il/la docente interessato/a. In caso di valutazione positiva, la nuova indennità decorre dalla data di maturazione della prevista anzianità di servizio. Una valutazione negativa può essere espressa solamente su conforme parere del Comitato di valutazione di cui all’articolo 5 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20; in tal caso, una nuova valutazione può avvenire solo decorso un anno.

(5)  L’indennità provinciale corrispondente alle fasce di anzianità di servizio 3 - 8 rispettivamente 9 - 14 anni è attribuita attraverso la procedura di valutazione prevista dal comma 4 anche al personale insegnante con contratto a tempo determinato, purché sia in possesso dell’idoneità o di abilitazione universitaria nelle scuole primarie e dell’abilitazione nelle scuole secondarie e sia inserito nelle graduatorie provinciali o nella 2. fascia delle graduatorie d’istituto.”

Art. 4 (Adeguamento dell’indennità provinciale)

(1)  A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto per la determinazione dell’indennità provinciale valgono le seguenti regole:

  1. gli aumenti degli stipendi tabellari previsti dal CCNL per il biennio economico 2008-2009 a partire dal 1º gennaio 2009 sono attribuiti e conguagliati con la stessa decorrenza mediante detrazione dalla indennità provinciale spettante per lo stesso periodo;
  2. il trattamento economico complessivo è aumentato a decorrere dal 1º giugno 2009 dello 0,60 per cento e l’aumento è attribuito attraverso l'indennità provinciale; pertanto a decorrere dal 1º giugno 2009 l'indennità provinciale annua lorda spetta come da allegato 1 al presente contratto;
  3. a titolo di vacanza contrattuale il trattamento economico complessivo è aumentato a decorrere dal 1º aprile 2010 dello 0,75 per cento e l’aumento è attribuito attraverso l'indennità provinciale; contestualmente l’indennità di vacanza contrattuale statale è attribuita a partire dal1º aprile 2010 e conguagliata con la stessa decorrenza mediante detrazione dall’indennità provinciale; pertanto a decorrere dal 1º aprile 2010 l'indennità provinciale annua lorda spetta come da allegato 2 al presente contratto;
  4. l’indennità di vacanza contrattuale statale è attribuita a partire dal 1º luglio 2010 e conguagliata con la stessa decorrenza mediante detrazione dall’indennità provinciale; pertanto a decorrere dal 1º luglio 2010 l'indennità provinciale annua lorda è rideterminata come da allegato 3 al presente contratto.

Art. 5 (Aumenti dell’indennità provinciale)

(1)  L’importo annuo lordo di 1.042,97 euro di cui agli articoli 18 e 19 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 è aumentato con decorrenza 1° giugno 2009, dello 0,60 per cento a 1.049,23 euro e, con decorrenza 1° aprile 2010, di un ulteriore 0,75 per cento a 1.057,10 euro.

(2)  Con decorrenza 1º aprile 2010 l’indennità provinciale di cui all’articolo 4 del presente contratto, corrispondente alle fasce di anzianità 9-14, 15-20, 21-27 e 28-34 è aumentata dei seguenti importi annui lordi:

  1. 135,00 Euro per un inquadramento statale superiore di una fascia di anzianità di servizio rispetto a quello per l’attribuzione dell’indennità provinciale;
  2. 250,00 Euro per un inquadramento statale superiore di due o più fasce di anzianità di servizio rispetto a quello per ’attribuzione dell’indennità provinciale.”

(3)  Il comma 4 dell’articolo 3 del contratto collettivo provinciale dell’8 ottobre 2008 è sostituito come segue:

“4. Al personale docente delle scuole secondarie di 2° grado con stipendio iniziale secondo l’inquadramento statale e con un’anzianità di servizio per l’attribuzione dell’indennità provinciale di 3-8 anni e di 9-14 anni è corrisposta la rispettiva indennità provinciale prevista per il personale docente delle scuole secondarie di 1° grado.”

Art. 6 (Indennità di bilinguismo)

(1)  Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4 del CCP 6 ottobre 2006, l’indennità di bilinguismo annua lorda è rideterminata con decorrenza 1 luglio 2009 come segue:

  1. indennità di bilinguismo A 2.821,14 euro
  2. indennità di bilinguismo B 2.354,86 euro
  3. indennità di bilinguismo C 1.880,76 euro

Art. 7 (Premio di produttività)

(1)  Il fondo destinato al premio di produttività dall’anno scolastico 2011/12 è fissato, al netto dei contributi previdenziali, in euro 4.700.000,00 annui.

(2)  Per incentivare l’insegnamento dell’inglese nelle scuole primarie il fondo di cui al comma 1 è aumentato di ulteriori Euro 200.000,00 annui.

(3)  Il premio di produttività assegnato al/la singolo/a docente, escluso il premio individuale per l’insegnamento dell’inglese, non può superare l’importo di 1.400,00 euro.

Art 8 (Trattamento economico del personale docente comandato presso i nuclei di supporto per la valutazione della qualità del sistema scolastico)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 7 del CCP 6 ottobre 2006 è così sostituito:

"1. Al personale comandato al Servizio di valutazione di cui al decreto del Presidente della Provincia del 5 novembre 2012, n. 39 - “Regolamento di esecuzione relativo alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale” - spetta per la durata dell’incarico un’indennità d’istituto, determinata dal competente Intendente scolastico/Intendente scolastica in considerazione delle competenze specializzanti, il carico di lavoro, la complessità dei compiti assegnati e della responsabilità che tali compiti comportono, nella misura massima annua lorda di 6.000,00 euro.”

Art. 9 (Riduzione dell’orario di insegnamento)

(1)  L’articolo 15 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è così sostituito:

“Art. 15 (Riduzione dell’orario di insegnamento)

1. Il personale docente e quello equiparato con contratto a tempo indeterminato può chiedere nei tre anni scolastici che precedono il raggiungimento dei requisiti chiesti per la pensione anticipata o di vecchiaia una riduzione dell’orario di insegnamento di norma fino a non meno del 75 per cento dell’orario di insegnamento a tempo pieno.

2. La riduzione dell’orario di insegnamento può essere concessa solamente nel caso che contemporaneamente venga presentata la richiesta di pensione anticipata alla prima data possibile.

3. Il personale docente e quello a questo equiparato al quale viene concessa la riduzione dell’orario di insegnamento, viene prioritariamente utilizzato in attività didattiche diverse dall’insegnamento curriculare o in altre attività aggiuntive e necessarie. A tal fine, il personale presta per ogni ora di insegnamento, 1,9 ore di servizio.

4. Nel caso che non sia possibile far svolgere alcuna attività ai sensi del precedente comma 3, il personale docente cui è stata concessa la riduzione dell’orario di insegnamento viene impiegato in attività amministrative, nel rispetto dell’impegno di lavoro di tipo amministrativo.

5. I termini e le modalità di presentazione delle richieste vengono stabiliti dai competenti Intendenti scolastici dopo aver sentito le Organizzazioni sindacali.”

Art. 10 (Assenze per malattia)

(1)  Dopo la lettera c) articolo 12 comma 4 allegato 4 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è aggiunta la seguente lettera d):

“d) Per i periodi di ricovero ospedaliero, di day hospital e di convalescenza post ricovero immediatamente successiva come pure per i periodi di grave malattia ai sensi dell’articolo 13 e d’infermità da causa di servizio al personale spetta l’intero trattamento economico fondamentale ed accessorio a carattere fisso e continuativo.”

(2)  Dopo il comma 4 dell’articolo 12 allegato 4 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è inserito il seguente comma:

“4/bis. Le indennità di cui agli articoli 17 (indennità provinciale) e 22 (aumento dell’indennità provinciale per laurea) del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 ai fini applicativi dell’articolo 71 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133/2008, sono considerate trattamento economico fondamentale aggiuntivo ai sensi dell’articolo 12, comma 9 del decreto legislativo 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.”

Art. 11 (Collaboratori/trici del/la dirigente scolastico/a e attività aggiuntive non di insegnamento)

(1)  I commi 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 11 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 sono così sostituiti:

"Art. 11 (Collaboratori/trici del/la dirigente scolastico/a e attività aggiuntive non di insegnamento)

1. Il personale docente con funzioni di vicario può ottenere una riduzione totale o parziale dell’orario di insegnamento secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali. I docenti vicari delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza sono esonerati dall’insegnamento.

2.  Ai/Alle collaboratori/trici del/la dirigente scolastico/ a diversi dal vicario, elette ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera g), della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, nonché ad altri/e docenti liberamente individuati dal/la dirigente scolastico/a con attribuzione di specifici incarichi di natura fiduciaria spetta un’indennità d’istituto, determinata dal/la competente dirigente scolastico/a in relazione alla complessità dell’incarico. L’importo mensile non potrà comunque essere superiore al corrispettivo di 24 ore di lavoro straordinario funzionali all’insegnamento. Tale indennità è estesa anche ai/alle docenti referenti incaricati/ e per la gestione dei servizi tecnici e per la sicurezza.

3. L’attribuzione dell’indennità d’istituto di cui al comma 2 è garantito anche ai/alle responsabili della biblioteca, dei sussidi informatici o multimediali, come pure al personale docente diverso rispetto a quello preposto alle funzioni strumentali dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo13, incaricato nell’ambito delle attività aggiuntive e/o funzionali all’insegnamento, di specifici progetti. Le attività e i progetti possono, in particolare, riguardare:

  1. la progettazione di interventi formativi;
  2. la produzione di materiali utili per la didattica
  3. la partecipazione a progetti comunitari, nazionali o provinciali mirati al miglioramento della produttività dell’insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione;
  4. l’attività di raccordo tra istituzione scolastica e mondo del lavoro, con particolare riguardo al coordinamento delle simulazioni d’impresa;
  5. la partecipazione ad attività realizzate sulla base di specifica convenzione aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio coerenti con le finalità dell’istituzione scolastica.

Gli incarichi e le attività sono deliberati dal collegio dei/delle docenti in coerenza con il piano di offerta formativa nell’istituzione scolastica.

6. I provvedimenti relativi al conferimento di incarichi di cui al comma 3 vengono adottati con le procedure previste dall’articolo 13, commi 6 e 12.”

Art. 12 (Coordinatori/trici di plesso e coordinatori/trici di sezioni staccate)

(1) Il comma 3 dell’articolo 12 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile

2003 è così sostituito:

“Art. 12 (Coordinatori/trici di plesso e coordinatori/trici di sezioni staccate )

3. Per l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2, al predetto personale è attribuito, in relazione all’entità dell’incarico, un’indennità d’istituto determinata dal competente dirigente scolastico. L’importo annuo non potrà comunque essere inferiore di 66 né superiore al corrispettivo di 200 ore di lavoro straordinario funzionali all’insegnamento. Per lo svolgimento delle medesime attività può essere prevista, in alternativa al predetto compenso e nel rispetto delle risorse a disposizione dell’istituzione scolastica, una riduzione dell’orario di insegnamento in quanto compatibile con l’organizzazione e la qualità del servizio scolastico. Il personale svolgente le attività di cui al comma 1, presta, per ogni ora d’insegnamento, 1,9 ore di servizio. Eventuali economie che si determinano dagli esoneri dall’insegnamento rimangono a disposizione delle istituzioni scolastiche per il compenso di altre attività didattiche.”

Art. 13 (Contingente delle ore di lavoro straordinario assegnabili alla istituzione scolastica)

(1) L’articolo 33 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è così sostituito:

“Art. 33 (Contingente delle ore di lavoro straordinario assegnabili alla istituzione scolastica)

Per le prestazioni di cui all’articolo 5, commi 4 e 6, all’articolo 6, commi 6,7,9, all’articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 12, comma 3, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, determina il relativo contingente complessivo di ore straordinarie che vengono corrisposte dalla Provincia. Nel rispetto del contingente complessivo, l’Intendente scolastico/a competente assegna il contingente rispettivamente il fondo equivalente alle singole istituzioni scolastiche. Dal predetto contingente sono escluse le ore riferibili alle attività obbligatorie aggiuntive di insegnamento e quelle relative alle supplenze.”

Art. 14 (Indennità di bilinguismo)

(1) Il comma 2 dell’articolo 4 del CCP del 6.10.2006 è così sostituito:

„2. L’indennità di bilinguismo di cui al comma 1 è corrisposta al personale che già non ne fruisce, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa richiesta alla competente intendenza scolastica o al/alla dirigente scolastico/a competente.”

Art. 15 (Compenso per attività di recupero)

L'articolo 3 del Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di prima e secondo grado della Provincia di Bolzano dd. 10 giugno 2008 avente per oggetto: “Modifica del Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano: Compenso per attività di recupero” già modificato con l'articolo 1 del Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano dd. 8 luglio 2009, 10 agosto 2010, 26 luglio 2011 e 24 luglio 2012 è sostituito dal seguente:

„Articolo 3

1. In attesa di una generale revisione della materia in occasione della prossima contrattazione della parte normativa del contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di prime e secondo grado della Provincia di Bolzano il presente contratto vale fino al 31 agosto 2013. La proroga tacita e espressamente esclusa."

Art 16 (Abrogazione di norme)

(1) Con l’entrata in vigore del presente contratto collettivo provinciale e delle singole disposizioni dello stesso cessa l’applicazione delle norme incompatibili con lo stesso.

Allegato 3 2)

 

2)
Vedi l'art. 3 e gli allegati 1 e 2 del contratto collettivo provinciale 13 dicembre 2016.
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