In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 18/08/2017

Delibera N. 3926 del 23.10.2000
Regime di aiuti alle imprese per la formazione di occupati

Allegato A

Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Provincia appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti.

 
1. La Provincia Autonoma di Bolzano, soprattutto mediante l’utilizzo delle risorse del cofinanziamento comunitario assicurate dal Fondo Sociale Europeo (Programma Operativo ob. 3/ob. 1 – periodo 2000-2006), intende finanziarie interventi formativi per i lavori occupati, compresi i titolari delle PMI, delle imprese localizzate sul proprio territorio, senza distinzione di dimensione, finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

Garantire l’aggiornamento delle qualifiche e l’acquisizione di nuove competenze da parte dei lavoratori occupati (compresi i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori ed i prestatori di lavoro temporaneo), con particolare attenzione per quelli dipendenti da PMI

Sostenere l’occupabilità dei lavoratori interessati da forme contrattuali ”flessibili” (quali lavoratori stagionali, interinali, a tempo parziale ecc.).

Promuovere l’utilizzo di nuovi modelli organizzativi della prestazione lavorativa quali il telelavoro.

Sostenere nuove pratiche di rimodulazione dei tempi di lavoro in impresa.

 
2. In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea 98/C 343/07 GUCE serie C n. 343 dell'’1/11/98, la Provincia stabilisce che gli interventi di formazione di cui al punto 1) devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:
 
Formazione SpecificaFormazione Generale
GRANDI IMPRESE

25

50

PMI

35

70


Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorabili di 10 punti percentuali qualora l’azione oggetto dell’aiuto sia destinata alla formazione di disabili, immigrati, soggetti privi di titolo di studio o con bassa qualificazione, provenienti da stato di disoccupazione di lunga durata, donne interessate da un processo di reinserimento professionale.
 
3. Gli operatori che, in quanto titolari di corsi per conto di imprese individuate, rivolti a lavoratori occupati presso di esse, siano beneficiari dell’aiuto, sono di conseguenza tenuti a garantire che le imprese medesime assicurino la compartecipazione prevista dal presente provvedimento.
 
4. Ai fini della distinzione tra tipi di formazione di cui al precedente punto 2 si definisce:
formazione specifica quella che comporta l’acquisizione di competenze professionali spendibili principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria. La possibilità di trasferire le competenze acquisite attraverso questo tipo di formazione ad altre imprese o altri settori di lavoro è estremamente ridotta.
formazione generale quella che assicura l’acquisizione di competenze che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria; è connessa al funzionamento generale dell’impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o altri settori di lavoro e che pertanto contribuisce a migliorare l’occupabilità dei destinatari. In questo ambito la nozione di competenze trasferibili risulta rafforzata nei casi in cui l’accessibilità alla formazione sia garantita a  personale dipendente da imprese diverse ovvero organizzata nell’ambito di una collaborazione fra varie imprese. In ogni caso, i processi di formazione sono considerati ”generali” nei casi in cui il percorso si concluda con idonea certificazione rilasciata dalla Provincia o da autorità pubblica da essa delegata.
 
5. La forma che assumerà l’aiuto è quella di rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l’attuazione di azioni formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverrà – secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione all’azione formativa, documentati con titoli di spesa validi anche dal punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati – al termine dell’azione a cui si riferiscono, in un ”rendiconto generale delle spese”.
La Provincia definisce gli eventuali limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti nell’ambito degli specifici bandi (direttive) per la realizzazione delle azioni.
 
6. I costi sovvenzionabili nell’ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono riportati nel seguente quadro:
 
categoria

descrizione

importo massimo

Costi del personale docenteRetribuzione e oneri di personale docente interno
- Collaborazioni professionali insegnanti esterni
Costo orario da Busta paga
 
 
L. 165.000 orarie
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazioneViaggi e trasferte di personale docente ed amministrativo
Alloggio docenti
Vito docenti
Spese vitto partecipanti
- Spese allogio partecipanti

 
 
L.43.000
L. 32.000
L. 50.000
Altre spese correntiRetribuzione e oneri di personale interno non docente (direzione, coordinamento, amministrazione e segreteria)
 
Collaborazione professionali di personale non insegnante
 
Manutenzioni ordinarie/pulizie locali
 
Noleggio attrezzature
Materiali di consumo per esercitazione dei partecipanti
Materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti
Indumenti di lavoro in dotazione
Spese connesse ad azioni di formazione formatori
 
- Spese amministrazione
Costo orario da busta paga
 
 
 
 
 
 
L. 68.000 a giornata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 50.000 orarie
Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione- Ammortamento attrezzature
Costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione- Spese per la consulenza specialistica per la realizzazione dei progetti
L. 600.000 a giornata
Costi di personale per partecipanti al progetto formativo, fino a un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili sopra indicatiReddito allievi (rapportato alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione al netto delle ore produttive o equivalenti)
 
Assicurazione partecipanti
Massimo pari al 50 % del costo totale delle spese del progetto. (da Busta paga)

Le suddette spese si intendono al netto di IVA e IRAP, e si riferiscono alla circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97 del 17/7/1997
 
6. Le indicazioni riportate ai precedenti punti si applicano a tutti i settori nessuno escluso. L’applicazione nel caso di settori sensibili è prevista solo nella misura in cui non risulti contraria alle norme comunitarie sulla concorrenza che disciplinano i settori medesimi.
 
7. La Provincia si impegna affinché gli aiuti alla formazione che si intende offrire secondo le intensità di cui al punto 2, garantiscono il rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di cumulo degli aiuti di stato.
 
8. Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita mediante il presente provvedimento saranno assoggettati alla regola del ”de minimis”.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction Principi fondamentali
ActionActionDiritti e doveri dei cittadini
ActionActionOrdinamento della Repubblica
ActionActionLe Camere
ActionActionLa formazione delle leggi
ActionActionIl Consiglio dei ministri
ActionActionLa Pubblica Amministrazione
ActionActionGli organi ausiliari
ActionActionOrdinamento giurisdizionale
ActionAction Art. 101
ActionAction Art. 102
ActionAction Art. 103
ActionAction Art. 104
ActionAction Art. 105
ActionAction Art. 106
ActionAction Art. 107
ActionAction Art. 108
ActionAction Art. 109
ActionAction Art. 110
ActionActionNorme sulla giurisdizione
ActionActionLa Corte costituzionale
ActionActionRevisione della Costituzione. Leggi costituzionali
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction Delibera N. 152 del 24.01.2000
ActionAction Delibera N. 442 del 21.02.2000
ActionAction Delibera N. 464 del 21.02.2000
ActionAction Delibera N. 622 del 28.02.2000
ActionAction Delibera N. 626 del 28.02.2000
ActionAction Delibera N. 1172 del 10.04.2000
ActionAction Delibera N. 1645 del 15.05.2000
ActionAction Delibera N. 3028 del 11.08.2000
ActionAction Delibera N. 3384 del 18.09.2000
ActionAction Delibera N. 3489 del 25.09.2000
ActionAction Delibera N. 3750 del 09.10.2000
ActionAction Delibera N. 3926 del 23.10.2000
ActionAction Delibera N. 4125 del 06.11.2000
ActionAction Delibera N. 4606 del 04.12.2000
ActionAction Delibera N. 4634 del 04.12.2000
ActionAction Delibera 29 dicembre 2000, n. 5141
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico