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In vigore al: 04/10/2016

d) Legge provinciale 12 maggio 2010 , n. 61)2)
Legge di tutela della natura e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 maggio 2010, n. 21.
2)
Vedi anche l'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 settembre 2012, n. 31.

Art. 33 (Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)  delibera sentenza

(1) Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. L’Osservatorio faunistico è un organo di consulenza tecnico-scientifica dell’amministrazione provinciale, ha sede presso gli uffici dell’amministrazione medesima e rilascia i pareri di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1987, n. 3, e successive modifiche, e nei casi previsti dalla presente legge. La composizione dell’Osservatorio faunistico deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per il gruppo linguistico ladino.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Nelle oasi di protezione l’esercizio della caccia è vietato. Nei biotopi protetti con un’estensione superiore a dieci ettari oppure nei biotopi protetti direttamente confinanti con la bandita del Parco Nazionale dello Stelvio sono consentiti il controllo degli ungulati cacciabili entro i limiti del piano di abbattimento di cui all’articolo 27 nonché l’abbattimento della volpe.”

[(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. L’assessore provinciale competente in materia di caccia, sentiti l’Osservatorio faunistico e la Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, può consentire nelle oasi di protezione l’abbattimento di determinate specie di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, per motivi biologici e igienico-sanitari e per prevenire danni alle colture agricole-forestali ed al patrimonio ittico.”]3)

(4) Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Ai sensi della presente legge sono oasi di protezione i biotopi protetti in base alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Lungo le rotte di migrazione dell’avifauna la Giunta provinciale istituisce oasi di protezione per contribuire al mantenimento ed alla cura, in base alle esigenze ecologiche, degli habitat dell’avifauna.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 18 aprile 2011, n. 151 - Tutela di specie animali – limite generale alla raccolta dei funghi – deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali protette – procedimento per l'abbattimento di determinate specie all'interno delle oasi di protezione – aspetti della onnicomprensiva competenza statale in materia ambientale rete ecologica europea Natura 2000: nessuna comunicazione diretta tra la Provincia e la Commissione europea
3)
Gli articoli 4, art. 8, comma 4, art. 11, commi 1 e 2, art. 22 comma, 6 e art. 33, comma 3, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 18 aprile 2011, n. 151.
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