(1) L’assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto variazioni compensative tra gli stanziamenti del bilancio, anche mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base, per una riclassificazione, anche parziale, di stanziamenti di spesa, secondo titoli e categorie economiche, compatibile con la codificazione del SIOPE ai sensi dell’allegato B all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, e successive modifiche.