Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.
(1) L'ufficio provinciale competente in materia di caccia è obbligato ad eseguire le valutazioni di cui all'articolo 2 a partire dalla stagione venatoria successiva all'anno di entrata in vigore della presente legge.
(2) Per le violazioni della legge provinciale venatoria commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge provinciale e rispetto alle quali non è stata ancora disposta la sospensione del permesso di caccia ai sensi dell'articolo 40/bis della stessa legge, trova applicazione quanto previsto dalla legge provinciale venatoria prima della sua modifica contenuta nella presente legge.