Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.
(1) Nel testo italiano della legge provinciale venatoria le parole: "selvaggina", "territorio di caccia", "guardiacaccia", "Istituto nazionale di biologia della selvaggina" e "Ufficio provinciale caccia e pesca" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "fauna selvatica", "comprensorio", "agente venatorio", "Istituto nazionale per la fauna selvatica" e "ufficio provinciale competente in materia di caccia". Nel testo tedesco le parole: "Jagdgebiete", "Jagdaufseher" e "Amt für Jagd und Fischerei" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "Wildbezirk", "hauptberuflicher Jagdaufseher" e "für die Jagd zuständiges Landesamt".
(2) L'elenco delle riserve di caccia di diritto, allegato alla legge provinciale venatoria, è sostituito dall'elenco di cui all'allegato A della presente legge.