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In vigore al: 04/10/2016
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Normativa provinciale
Finanze
Partecipazioni provinciali
LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
CAPO III Altre disposizioni
Art. 14
x) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7
1)
—
Disposizioni in conncessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008
2
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° agosto 2006, n. 31.
Art. 14
(1)
10)
(2)
11)
(3)
12)
(4)
13)
(5)
14)
10)
Sostituisce l'art. 28, comma 2, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
11)
Sostituisce l'art. 37, comma 2, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
12)
Aggiunge il comma 5 all'art. 50 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
13)
Sostituisce il titolo del Capo VI della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
14)
Inserisce l'art. 65/bis nella L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
a) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
b) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
c) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
d) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
e) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
f) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
g) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
h) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
i) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
j) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
k) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
l) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17
m) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
n) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
o) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
p) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
q) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
r) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
s) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
t) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
v) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
v) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
w) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
x) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
Disposizioni in materia di entrate
Disposizioni in materia di spesa
Altre disposizioni
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23 (Abrogazioni)
Art. 24 (Entrata in vigore)
Allegati
y) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
a) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
b) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
e) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
f) Legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13
g) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19 —
i) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
j) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15 —
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
l) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
m) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
b) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
GLI ORGANI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
IL BILANCIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA E DECADENZA
LE COMMISSIONI LEGISLATIVE
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
VOTAZIONI, NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
Art. 86 (Iniziativa legislativa)
Art. 87 (Presentazione dei disegni di legge)
Art. 87/bis (Esame nelle commissioni legislative dei disegni di legge provinciale concernenti la modifica di leggi provinciali in diversi settori)
Art. 88 (Ripresentazione dei disegni di legge respinti)
Art. 89 (Ritiro dei disegni di legge)
Art. 90 (Lettura delle relazioni)
Art. 91 (Apertura e chiusura della discussione generale)
Art. 92 (Ordini del giorno)
Art. 93 (Attuazione degli ordini del giorno)
Art. 94 (Passaggio alla discussione articolata)
Art. 95 (Discussione articolata)
Art. 96
Art. 97 (Emendamenti)
Art. 97/bis (Termini per la presentazione di emendamenti e subemendamenti)
Art. 97/ter (Inammissibilità di emendamenti e subemendamenti)
Art. 97/quater (Discussione e votazione degli articoli, emendamenti e subemendamenti)
Art. 97/quinquies
Art. 97/sexies (Articoli aggiuntivi)
Art. 98
Art. 99
Art. 100 (Disegni di legge con un unico articolo)
Art. 101 (Trattazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio)
Art. 102 (Trattazione del disegno di legge sul rendiconto generale)
Art. 103 (Dichiarazioni di voto)
Art. 104 (Votazione finale)
Art. 105 (Votazione separata per gruppi linguistici)
Art. 106 (Correzioni linguistiche e formali)
Art. 107
Art. 108 (Testi unici)
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO DI AUTONOMIA
Art. 108/bis (Esame delle proposte di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa consiliare o giuntale)
Art. 108/ter (Parere sui progetti di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa governativa o parlamentare)
RELAZIONI E AUDIZIONI
FUNZIONI DI CONTROLLO
USO DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
d) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
e) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico