Pubblicata nel B.U. 11 luglio 2006, n. 28.
(1) I trasgressori delle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275; la misura della sanzione è raddoppiata, qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
(2) L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 220 a euro 2.200; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi in cui gli impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria, di cui al regolamento di esecuzione, non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.