(1) In materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio si applicano le norme di cui al titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando la facoltà della Giunta provinciale di emanare norme in deroga ai sensi dell'articolo 32, previa notificazione delle stesse alla Commissione ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.