(1) Al fine di tutelare determinate categorie di persone e di prevenire il gioco d’azzardo patologico ovvero la dipendenza da gioco, per l'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione per i giochi leciti individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e all’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.
(2) Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e agli esercizi commerciali di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.
(3) Su tutto il territorio provinciale è vietata la collocazione di “totem” presso rivendite di generi di monopolio ed esercizi pubblici, qualora tali apparecchi distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili online, o altri vantaggi, anche se non monetari. 4)
Vedi anche l'art. 20, comma 6, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.