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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 3 (Istruttoria)    delibera sentenza

(1)  Le domande per il rilascio delle concessioni sono presentate, corredate della documentazione prescritta dal direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5), al competente ufficio della medesima ripartizione. Esse sono ammesse ad istruttoria con ordinanza dell'ufficio competente della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  che viene pubblicata mediante affissione per 15 giorni presso l'ufficio stesso e all'albo del comune o dei comuni dove sono previsti la presa, l'impianto e l'eventuale restituzione d'acqua della derivazione richiesta. All'organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello locale viene trasmessa una copia dell'ordinanza. L'ordinanza stabilisce il giorno, l'ora e il luogo di ritrovamento per la visita dei luoghi e indica il termine entro il quale possono presentarsi osservazioni ed opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta o le derivazioni richieste. Tale termine va dall'inizio della pubblicazione fino al giorno antecedente alla visita dei luoghi stabilita, la quale dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla fine della pubblicazione. L'ufficio competente della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  procede alla visita dei luoghi, alla quale dovrà intervenire il titolare della domanda o un suo rappresentante a ciò autorizzato dallo stesso e alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. Il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  può prescindere dall'emanazione della citata ordinanza e dalla pubblicazione della stessa per le domande di licenza di attingimento fino a 5 litro secondo o per gli scavi temporanei di acqua sotterranea di cui all'articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.6)

(2)  Le domande concorrenti possono essere presentate entro 30 giorni dalla data della visita dei luoghi indicata nell'ordinanza e sono pubblicate con le modalità di cui al comma 1. Non sono ammesse ulteriori domande concorrenti.

(3)  Nelle concessioni a scopo prevalentemente domestico, potabile e antincendio, fra più concorrenti, è preferita la domanda del gestore del servizio idropotabile.

(4)  Le domande di derivazione per l'approvvigionamento potabile pubblico incompatibili con le domande preesistenti e presentate oltre il termine di cui al comma 2, sono ammesse in via eccezionale con ordinanza del direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  e dichiarate concorrenti con le altre domande, a condizione che ricorrano urgenti motivi di interesse pubblico e sia dimostrata la mancanza di un'altra possibilità di approvvigionamento a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.

(5) 7) 8)

(6) L’Ufficio competente della Agenzia provinciale per l’ambiente 5), al fine della valutazione delle domande, trasmette gli atti alla conferenza di servizi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, integrata da un rappresentante della Ripartizione Opere idrauliche nei casi in cui sia previsto un parere o un’autorizzazione da parte della stessa. In deroga agli articoli 8 e 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, ed all’articolo 29 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, non è richiesto il preventivo parere della commissione edilizia comunale. Fatto salvo il rispetto del vincolo paesaggistico, non trova applicazione il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. 9)

(6/bis)  In base alle valutazioni espresse dalla conferenza di servizi di cui al comma 6, l’assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia respinge o accoglie con decreto le domande di concessione.10)

(6/ter)  La concessione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché la concessione edilizia.10)

(6/quater)  In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, il ricorso alla Giunta provinciale è ammesso unicamente avverso il decreto di cui al comma 6/bis.10)

(7) In caso di domande di estrazione di acqua sotterranea si prescinde dalle valutazioni di cui al comma 6, qualora ai fini istruttori sia necessario acquisire unicamente il parere dell’Ufficio gestione risorse idriche. 11)

(8) Non trovano applicazione gli articoli 7, 8, comma 1, e l’articolo 10 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche. 12)

(9)  Le domande di derivazione a scopo potabile o irriguo, concorrenti con domande anche di grande derivazione, a scopo idroelettrico, possono essere definite a prescindere dalla definizione di queste ultime. 13)

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77 - Legge finanziaria 2012 - economie di spesa risultanti dalla collaborazione fra comuni - domande di concessione per impianti elettrici - contestualità tra bilancio di previsione delgi enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - cumulo di incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso enti strumentali - revisioni periodiche dei veicoli a motore di peso superiore a 3,5 tonnellate
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 30.11.2001 - Acque pubbliche - concessione di derivazione - decadenza - giurisdizione Tribunale Superiore Acque Pubbliche
5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.
6)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
7)
L'art. 3, comma 5, è stato prima modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, poi sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, ed infine abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera b), della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.
8)
La Corte costituzionale con la sentenza del 22 aprile 2013, n. 77 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 3, così come modificato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
9)
L'art. 3, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, poi modificato dall'art. 2, comma 2, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4, e dall'art. 36, comma 3, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.
10)
I commi 6/bis, 6/ter e 6/quater dell'art. 3 sono stati inseriti dall'art. 10, comma 3, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
11)
L'art. 3, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 4, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
12)
L'art. 3, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 5, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
13)
L'art. 3, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 6, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
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