(1) Le autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere previste nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono convertite in concessioni. La durata della concessione corrisponde a quella dell'autorizzazione provvisoria. Le quantità d'acqua per le relative concessioni sono conformate ai sensi del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Il rinnovo della concessione avviene ai sensi dell'articolo 16.32)