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In vigore al: 04/10/2016

b) Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 9 (Disciplinare)

(1)  Per ciascun prodotto o ciascuna categoria di prodotti autorizzata a utilizzare il "Marchio di qualità con indicazione d'origine", la commissione tecnica elabora uno specifico disciplinare. La Giunta provinciale approva il disciplinare, sentito il parere del Comitato per la qualità.

(2)  Il disciplinare comprende le seguenti disposizioni:

  1. i criteri di qualità e origine previsti per le varie categorie di prodotti;
  2. le disposizioni relative ai controlli;
  3. le sanzioni;
  4. le modalità di applicazione del marchio di qualità.

(3)  I prodotti devono rispondere a criteri o a norme nettamente più rigorosi e specifici di quelli istituiti dalla relativa legislazione comunitaria o nazionale.

(4)  Il disciplinare tiene conto in modo particolare anche dei criteri di qualità riguardanti i processi di produzione e la coltivazione dei prodotti, nonché del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni statali in materia di protezione degli animali. 9)

9)
L'art. 9, comma 4 è stato così sostiuito dall'art. 9, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.