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In vigore al: 04/10/2016

e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 5 (Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario)

(1) Presso la Ripartizione provinciale Diritto allo studio è istituita la Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario, in seguito denominata "Consulta", quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale. La Consulta formula proposte ed esprime pareri riguardanti il piano di indirizzo generale nonché in merito ai criteri ed ai bandi di concorso dei singoli interventi; propone inoltre iniziative per lo sviluppo, il miglioramento e il coordinamento degli interventi.

(2) La Consulta è composta:

  1. dall'assessora o assessore provinciale competente in materia o da una persona in sostituzione, in qualità di presidente;
  2. da due rappresentanti della Libera Università di Bolzano, appartenenti a gruppi linguistici diversi;
  3. da tre persone esperte, di cui una appartenente al gruppo linguistico ladino;
  4. da tre persone in rappresentanza delle studentesse e degli studenti, designate, in accordo fra di loro, dalle organizzazioni studentesche aventi sede nella provincia;
  5. dalla direttrice o dal direttore della Ripartizione provinciale Diritto allo studio.

(3) La Consulta è nominata dalla Giunta provinciale e resta in carica per cinque anni.