(1) Presso la Ripartizione provinciale Diritto allo studio è istituita la Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario, in seguito denominata "Consulta", quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale. La Consulta formula proposte ed esprime pareri riguardanti il piano di indirizzo generale nonché in merito ai criteri ed ai bandi di concorso dei singoli interventi; propone inoltre iniziative per lo sviluppo, il miglioramento e il coordinamento degli interventi.
(2) La Consulta è composta:
(3) La Consulta è nominata dalla Giunta provinciale e resta in carica per cinque anni.