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In vigore al: 04/10/2016

e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 4 (Piano di indirizzo generale)

(1) Entro il 31 maggio di ogni anno, la Giunta provinciale approva il piano di indirizzo generale degli interventi atti a realizzare il diritto allo studio universitario.

(2) Il piano individua sia gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi o oggettivi delle studentesse e degli studenti sia gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso.