(1) Il Consiglio dei comuni rimane in carica sino al suo rinnovo ai sensi dell'articolo 1.
(2) I componenti del Consiglio dei comuni decadono qualora cessino per qualsiasi causa dalla carica di presidente dell'organizzazione più rappresentativa dei Comuni o dalla carica di rappresentanza di uno degli enti individuati al comma 2 dell'articolo 1, e sono sostituiti da coloro che subentrano nelle rispettive funzioni.