In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 35 (Scarichi di sostanze pericolose)

(1) Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti in cui si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui agli allegati F e H e nei cui scarichi sia accertata la presenza delle sostanze stesse in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento.

(2) Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui agli allegati F ed H, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Qualora l'impianto di depurazione di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui all'allegato H riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse, non utili a una modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'Agenzia riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati negli allegati D ed E per ciascuna delle predette sostanze pericolose, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.28)

(3) Gli scarichi di sostanze pericolose devono essere conformi ai valori limite di emissione di cui agli allegati D, E, F e G.

(4) Con l'autorizzazione può essere disposto che gli scarichi parziali di sostanze pericolose subiscano un trattamento prima della loro confluenza nello scarico generale, fissando i limiti per tali sostanze, ovvero che gli stessi siano separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti. Non è consentito diluire gli scarichi parziali di cui sopra con acque di raffreddamento, di lavaggio o impiegate per la produzione di energia elettrica.

28)
L'art. 35, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 16, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActiona) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
ActionActione) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico