(1) La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, "Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano", a sostenere con adeguati mezzi finanziari i centri di intermediazione privati in provincia di Bolzano. Tali centri di intermediazione devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 39/ter della legge statale sull'adozione ed essere inoltre in possesso dell'autorizzazione della Commissione nazionale per le adozioni internazionali per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge statale sull'adozione.