(1) L'attribuzione degli assegni avviene tramite procedure selettive, alle quali possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
(2) L'attribuzione degli assegni avviene sulla base di un'apposita graduatoria, stilata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, tenendo conto dei titoli accademici e di studio, dei titoli scientifici e delle pubblicazioni, del curriculum formativo e professionale.