Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 04/10/2016
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Normativa provinciale
Istruzione
Disposizioni varie
LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
CAPO II Disposizioni in materia di spesa
Art. 10
n) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
1)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2001)
2
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 6 febbraio 2001, n. 6.
Art. 10
3)
3)
Omissis.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
a) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
b) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
Accertamento sanitario
Assistenza protesica
Art. 4
Art. 5 (Scopi dell'assistenza protesica)
Art. 6 (Protesi e calzature ortopediche, presidi ortopedici e curativi, ausilii speciali)
Art. 7
Art. 8 (Prescrizione)
Art. 9 (Condizioni generali di fornitura)
Art. 10 (Fornitura delle calzature ortopediche)
Art. 11 (Fornitura di protesi acustiche)
Art. 12 (Fornitura di protesi ottiche)
Art. 13 (Fornitura di protesi laringofonetiche)
Art. 14 (Fornitura di carrozzelle ortopediche)
Art. 15 (Protesi e ausilii speciali non ammessi)
Art. 16 (Rinnovo delle forniture protesiche)
Art. 17 (Riparazione e manutenzione delle protesi)
Art. 18 (Protesi fornite da ditte estere)
Art. 19 (Presa in consegna)
Art. 20 (Disposizioni finali)
d) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
e) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
e) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
F Disposizioni varie
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
b) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
d) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74
e) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5
g) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
h) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
j) Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 14
n) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
Disposizioni in materia di tributi
Disposizioni in materia di spesa
Art. 2-6.
Art. 7
Art. 8-9.
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Altre disposizioni
ALLEGATI A e B
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico