(1) Presso la Ripartizione provinciale Presidenza è istituito un registro delle organizzazioni ed istituzioni a favore degli emigrati, nel quale sono iscritte le organizzazioni e istituzioni senza scopo di lucro, con ordinamento democratico, che hanno sede in provincia di Bolzano oppure all'estero e la cui attività è rivolta esclusivamente o prevalentemente alla realizzazione delle finalità della presente legge.
(2) L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 avviene su richiesta delle organizzazioni ed istituzioni e dietro presentazione di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, di una lista dei soci e di un programma di attività.
(3) Lo scioglimento delle organizzazioni ed istituzioni va comunicato immediatamente all'ufficio competente, che provvede alla relativa cancellazione dal registro.