(1) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina presso il Servizio veterinario multizonale dell'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud, che si può avvalere della collaborazione da parte dei singoli comuni.
(1/bis) 9)
(2) Con regolamento di esecuzione sono stabiliti quali cani sono considerati pericolosi e le misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose.10)