(1) Agli animali deve essere riservato un trattamento che risponda nel miglior modo possibile alle loro necessità. Chi detiene animali deve far sì che venga assicurato il loro benessere. Nessuno può far soffrire un animale o arrecargli danno senza motivi giustificabili. Chi detiene animali è comunque obbligato a riservare loro un trattamento adeguato alla specie e a provvedere alla loro pulizia, al loro mantenimento e alla loro regolare nutrizione. Per quanto riguarda la loro sistemazione, deve essere garantito uno spazio vitale e di movimento adeguato alla specie.
(2) È vietato abbandonare animali domestici, animali di affezione o animali selvatici tenuti in cattività, essendo questi incapaci di vivere in libertà.
(3) Fatte salve le disposizioni speciali nonché le disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali durante la macellazione, la soppressione degli animali può avvenire di norma solo mediante eutanasia ad opera di un medico veterinario, il quale deve redigere a tale scopo la relativa attestazione.