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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 13 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione) 14)

(1)  La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e il settore merceologico.

(2)  È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

(3)  Se le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio da parte del titolare dell'attività. Inoltre nel corso della trasmissione devono essere irradiate anche l'esatta denominazione dell'impresa e la località dove essa ha la propria sede.

(4)  Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

14)
Vedi l'art. 8, comma 1, lettera a), punto 8., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.