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In vigore al: 04/10/2016

d) Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 91)
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate
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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° settembre 1998, n. 36.

Art. 8/bis (Agevolazioni)

(1) Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica provinciale di cui all’articolo 8, nella misura ridotta del 50 per cento. 15) 16)

(2) Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. Essi sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfetaria annua nella misura stabilita dall’articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modifiche. 17) 16)

(3) Salvo prova contraria, i veicoli di cui ai commi 1 e 2 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato. 18) 19) 16)

(4) 20)

(5)  Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone con sindrome di down, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico e a prescindere dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. 21)

(6)  Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati in funzione del trasporto o della autonoma locomozione di persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, di proprietà di associazioni di volontariato o promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, e di associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro. L’esenzione è concessa a condizione che il veicolo sia esclusivamente destinato all’attività di trasporto o di promozione della autonoma locomozione dei disabili, che tale attività sia espressamente prevista nel rispettivo statuto e a condizione che gli adattamenti apportati al veicolo risultino dalla carta di circolazione. L’esenzione ha effetto dal periodo tributario in corso alla data di presentazione della relativa domanda alla competente struttura provinciale. 22)

15)
L'art. 8/bis, comma 1, nella versione tedesca è stata modificata dall'art. 2, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.  L'art. 8/bis, comma 1 è stato poi sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
16)
Queste disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
17)
L'art. 8/bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
18)
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1;
19)
L'art. 8/bis,  comma 3,  è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e poi dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
20)
L'art. 8/bis, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
21)
L'art. 8/bis comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
22)
L'art. 8/bis comma 6, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
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