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In vigore al: 04/10/2016

b) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 121)
Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.

Art. 1 (Norme di carattere generale)  delibera sentenza

(1) L'insegnamento della religione cattolica è impartito, nella scuola elementare e secondaria, da appositi docenti assunti dall'autorità scolastica competente d'intesa con l'Ordinario diocesano ai fini dell'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e in base alla normativa prevista per i docenti del rispettivo ordine e grado di scuola.

(2) I docenti di religione cattolica hanno gli stessi diritti e doveri previsti per i docenti delle altre discipline del corrispondente ordine e grado di scuola.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 110 del 30.04.1996 - Norme di attuazione - hanno rango superiore alla legge ordinaria Insegnanti dl religione - orario settimanale di servizio ridotto e trattamento economico