(1) La Giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in solido ai sensi dell'articolo 1944, primo comma, del codice civile per un importo massimo di 800.000 euro a garanzia della restituzione all'organismo pagatore Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) da parte di comuni, loro associazioni nonché altri enti di diritto pubblico con sede nella provincia di Bolzano degli anticipi erogati dall'organismo pagatore stesso ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) della Commissione dell'Unione europea del 26 febbraio 2002, n. 445, nonché del pagamento degli interessi eventualmente dovuti.
(2) Qualora a seguito della prestata fideiussione la Provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempimento degli enti di cui al comma 1, la Giunta provinciale eserciterà il regresso contro gli enti debitori principali ai sensi dell'articolo 1950 del codice civile.
(3) La copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione della garanzia fideiussoria ha luogo con i fondi stanziati annualmente nel bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.8)