Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 21 maggio 1996, n. 24.
(1) È abrogato l'articolo 24 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.