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In vigore al: 04/10/2016

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 45 (Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni)

(1)  La liquidazione delle agevolazioni previste dal presente capo è disposta sulla base della documentazione comprovante l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, effettuato dai direttori d'ufficio competenti o dai funzionari incaricati ai sensi della vigente normativa provinciale.

(2)  Qualora la spesa accertata risulti inferiore alla spesa ammessa, le agevolazioni concesse sono liquidate in misura proporzionalmente ridotta.