(1) I consigli di circolo o di istituto e le giunte esecutive funzionanti all'entrata in vigore della presente legge restano in carica fino allo scadere naturale del loro mandato triennale.
(2) La durata in carica dei consigli di circolo e di istituto da rinnovare nell'anno scolastico 1995/96, nonché quella del consiglio scolastico provinciale attualmente in carica è prorogata fino alla fine dell'anno scolastico 1995/96.