(1) I consigli di circolo e di istituto determinano il ricorso al sistema delle elezioni in forma diretta o indiretta per l'elezione dei genitori e degli alunni nel consiglio stesso, nonché le modalità di svolgimento di tutte le elezioni degli organi collegiali di cui alla presente legge.11)
(2) Ciascun elettore può esprimere un voto preferenziale qualora la sua categoria nell'organo collegiale sia rappresentata da uno o due membri; se i rappresentanti della sua categoria sono più di due, può esprimere fino a due voti preferenziali.
(3) Si intendono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti. Qualora più persone abbiano conseguito lo stesso numero di voti, risultano eletti i candidati di maggiore età.
(4) Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali hanno luogo entro il mese di settembre dell'anno di relativa scadenza. Le elezioni vengono indette dal direttore didattico o preside, il quale ne cura il regolare svolgimento.12)