Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1992, n. 52.
(1)(2)(3)(4)2)
(5) Le imprese si devono impegnare ad applicare, in base alle vigenti leggi, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali ed aziendali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni sindacali, e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori.
(6) Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le imprese devono presentare una propria dichiarazione dalla quale risulti che sono in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi. In casi particolari la Giunta provinciale può ammettere anche imprese non in regola, a condizione che si impegnino a regolarizzare la relativa posizione entro un termine da fissarsi dalla Giunta.
Abrogati dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.