(1) La liquidazione dei contributi e dei sussidi di cui all'articolo 29 è subordinata alla presentazione dei documenti giustificativi di spesa o all'accertamento di regolare esecuzione dell'opera, certificato da un tecnico della Provincia.
(2) Con provvedimento dell'assessore provinciale competente può essere corrisposto un acconto nella misura massima del cinquanta per cento dell'importo assegnato.