In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 30 (Domande e concessione)

(1) Le domande di contributo o di sussidio ai sensi dell'articolo 29 devono essere presentate alla ripartizione provinciale competente in materia del turismo entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno finanziario successivo, corredate da:

  1. relazione illustrativa;
  2. preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;
  3. progetto esecutivo o rappresentazione grafica, qualora si tratti di opere di costruzione di impianti turistici o di miglioramento di attrezzature turistiche o sportive.

(2) La concessione dei contributi e dei sussidi è disposta con deliberazione della Giunta provinciale.15)

(3) Il termine di cui al comma 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

15)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.