(1) Le domande di contributo o di sussidio ai sensi dell'articolo 29 devono essere presentate alla ripartizione provinciale competente in materia del turismo entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno finanziario successivo, corredate da:
(2) La concessione dei contributi e dei sussidi è disposta con deliberazione della Giunta provinciale.15)
(3) Il termine di cui al comma 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.